Diritto all’oblìo anche per i dati che rendono identificabile una persona

di Pierluigi Franz

Il diritto all’oblio può essere invocato – in casi particolari – anche partendo da dati presenti sul web che non siano il nome e il cognome dell’interessato, nel caso in cui essi lo rendano comunque identificabile, anche in via indiretta. E’ il principio che ha fissato il Garante decidendo sul reclamo di un professionista che aveva richiesto invano a Google la deindicizzazione di una Url che risultava reperibile on line digitando non il proprio nome, ma il riferimento alla sua qualifica di presidente di una determinata cooperativa. La Url faceva riferimento ad una notizia non più attuale e non aggiornata, relativa ad un rinvio a giudizio avvenuto dieci anni prima, riguardo al quale era poi però intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione. La permanenza in rete della notizia rappresentava, ad avviso dell’interessato, un gravissimo e irreparabile pregiudizio alla propria reputazione.

Alla richiesta dell’interessato di rimuovere l’Url contestata, Google aveva opposto rifiuto sostenendo che fosse inammissibile una richiesta di deindicizzazione per chiavi di ricerca che non includono il nome e il cognome di una persona fisica, sulla base di quelli che riteneva essere i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella Sentenza “Google Spain”. L’interessato si era dunque rivolto al Garante, non senza aver prima tentato, anche qui invano, di far rimuovere la Url dal sito sul quale era stato pubblicato l’articolo. Diversamente da Google, l’Autorità – in tale specifica circostanza – ha ritenuto fondata la richiesta del professionista. Il Garante – sulla base del Regolamento europeo che definisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica indentificata o identificabile” ha concluso che l’Url che riportava la qualifica di Presidente di quella determinata cooperativa, si riferiva in maniera inequivocabile alla persona del reclamante – visto che quest’ultimo rivestiva quella carica da moltissimi anni, tanto da essere ormai, specie nell’ambito della realtà di riferimento, univocamente messo in correlazione con essa. Per altro verso, l’articolo contestato risultava risalente nel tempo e riguardava un procedimento penale che era stato poi definito con una sentenza di assoluzione. E, di conseguenza, ha sottolineato il Garante, il pregiudizio subito dall’interessato dalla reperibilità sul web della Url in questione non poteva ritenersi bilanciato da un interesse della collettività a conoscere informazioni che risultavano inesatte e non aggiornate alla luce degli sviluppi procedimentali avuti poi dalla vicenda.

Il Garante Privacy ha dunque ingiunto a Google di rimuovere l’Url e di comunicare entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto.

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124499

 

 

[doc. web n. 9124401]

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124401 

 

Provvedimento del 20 giugno 2019

Registro dei provvedimenti

n. 144 del 20 giugno 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

 

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

 

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

 

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 19 giugno 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, «in proprio e nella qualità di Presidente della Cooperativa XX» ha chiesto di ordinare a Google LLC di bloccare un URL ivi indicato «dalle versioni europee dei risultati di ricerca relativi alla query correlate al nome “XX/Cooperativa XX”» e al nome “Presidente della Cooperativa XX” in quanto rinviante ad una vicenda giudiziaria conclusasi a suo favore con sentenza di assoluzione definitiva «per tutti i capi di imputazione, con formula piena ai sensi dell’art. 530 cp.p.»;

 

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato:

 

─  di aver già chiesto e ottenuto da Google LLC la rimozione degli URL relativi ai risultati delle ricerche correlate al nome “XX” rifiutandosi tuttavia la Società di rimuoverne uno, reperibile digitando non il proprio nominativo ma il riferimento alla propria qualifica di Presidente della Cooperativa 

XX

 

─  di essere pienamente legittimato a chiedere, in base all’art. 17 del Regolamento, la rimozione anche di tale URL, considerato che la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali trova applicazione nei confronti dei soggetti identificati e/o identificabili (ai sensi del combinato disposto del Considerando 26 e dell’art.4 del Regolamento) ed essendo egli stesso, direttamente ed inequivocabilmente, identificabile quale presidente della Cooperativa nella quale svolge da anni, la sua attività lavorativa;

 

─  di aver diritto alla deindicizzazione dell’URL contestata essendo quest’ultima riferita ad una notizia non più attuale («risalente a fatti –rinvio a giudizio – avvenuti più di dieci [anni] fa») e non aggiornata (essendo sopravvenuta una sentenza definitiva di assoluzione nel 2015), la cui permanenza in rete rappresenta fonte di un gravissimo, attuale e irreparabile pregiudizio alla propria reputazione personale;

 

VISTA la nota del 26 novembre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto a Google LLC di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo.

 

VISTA la nota del 11 dicembre 2018 con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX ed XX, ha sostenuto:

 

─  l’inammissibilità del reclamo presentato nell’interesse della Cooperativa, trovando applicazione il Regolamento solo con riferimento alle persone fisiche;

 

─  l’inammissibilità della richiesta di deindicizzazione per chiavi di ricerca che non includono il nome e il cognome di una persona fisica, alla luce dei principi formulati nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12) e successivamente precisati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014.

 

VISTA la nota di replica dell’11 dicembre 2018 con cui l’interessato ha ribadito la propria richiesta sul presupposto che, in base al combinato disposto del considerando 26 e dell’art. 4 del Regolamento, la disciplina trova applicazione con riferimento a persone identificate e/o identificabili, quali sono quelli relativi alla sua persona individuata attraverso il riferimento alla carica rivestita, e che, in base all’art. 5 del Regolamento, i dati personali trattati devono essere esatti e aggiornati;

 

VISTA altresì la nota integrativa del reclamante del 7 marzo 2019 con cui ha reso noto di aver formulato analoga richiesta di deindicizzazione al sito web www…., sul quale è pubblicato l’articolo oggetto di contestazione, mediante tre diverse comunicazioni (del 28 maggio, 13 giugno e 21 luglio 2018), rimaste prive di riscontro.

 

VISTE le richieste formulate dal Garante in data 12 marzo e 5 aprile 2019 al predetto sito web, utilizzando i recapiti allo stato reperibili, rimaste prive di riscontro risultando “sconosciuto” il destinatario.

 

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

─ come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

─ la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all’interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12).

 

RILEVATO che l’URL oggetto di reclamo:

─ risulta risalente nel tempo (2012) e relativo ad un procedimento penale che si è definito con una sentenza definitiva di assoluzione del reclamante, come da questi documentato;

─ si riferisce inequivocabilmente alla persona del reclamante stante il fatto che quest’ultimo riveste la carica di presidente della Cooperativa da molti anni e come tale è ampiamente conosciuto;

 

RILEVATO altresì che l’interessato, allo stato, si trova nell’impossibilità di vedere riconosciuti i suoi diritti, stante la riscontrata oggettiva impossibilità di rivolgersi al sito-fonte sul quale è pubblicata la notizia non aggiornata;

 

CONSIDERATO che il principio ─ indicato nella sentenza della Corte di Giustizia (causa C-131/12) e nelle Linee Guida WP Art. 29 sopra citate e richiamato da Google nel respingere la richiesta del reclamante─ secondo il quale «il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona» deve tenere conto delle disposizioni normative intervenute successivamente e in particolare dell’art. 21 del Regolamento in base al quale «l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f)…. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

 

RILEVATO che:

nel caso di specie il risultato della ricerca effettuata tramite riferimento alla carica rivestita dal reclamante costituisce un trattamento di dati personali relativo a quest’ultimo, tenuto conto della definizione di “dato personale” fornita dall’art 4 del Regolamento («qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»);

in questo caso specifico gli “elementi caratteristici dell’identità culturale e sociale dell’interessato”, definiti attraverso la qualifica di “Presidente della Cooperativa”, determinano di fatto un’identificazione del reclamante con la Cooperativa stessa, atteso il ruolo di primo piano avuto dal medesimo sin dall’avvio delle attività della struttura, di cui risulta averne sottoscritto lo statuto, e considerato altresì l’ambito territorialmente circoscritto di operatività della stessa;

la peculiarità della situazione rappresentata dal reclamante è degna di essere presa in considerazione, atteso che l’URL in questione risulta l’unico riferimento non aggiornato alla vicenda, avendo Google la rimosso tutti gli altri aventi contenuto analogo;

il titolare non ha rappresentato “motivi legittimi cogenti” per procedere ulteriormente al trattamento dei dati del reclamante nei termini descritti e che, per altro verso, il pregiudizio subito dal reclamante dalla reperibilità, attraverso il predetto dato, dell’URL in questione non può ritenersi bilanciato da un interesse della collettività a conoscere informazioni che risultano inesatte e non aggiornate (in contrasto con l’art. 5 del Regolamento), alla luce degli sviluppi procedimentali avuti dalla vicenda.

RITENUTO di dover pertanto valutare il reclamo fondato, alla luce degli artt. 17, comma 1 lett. c e 21, comma 1, del Regolamento, e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l’URL indicato nell’atto introduttivo quale risultato di ricerca reperibili in associazione al dato “Presidente Cooperativa XX/Presidente XX”.

 

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

 

VISTA la documentazione in atti;

 

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

 

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

 

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, dichiara il reclamo fondato e, per l’effetto, alla luce degli artt. 17, comma 1 lett. c e 21, comma 1, del Regolamento medesimo, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l’URL indicato nell’atto di reclamo quale risultato di ricerca reperibili in associazione al dato “Presidente Cooperativa XX/Presidente XX”.

 

Il Garante, ai sensi dell’art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 166 del Codice.

 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

 

Roma, 20 giugno 2019

 

IL PRESIDENTE

Soro

 

IL RELATORE

Califano

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

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