DOCUMENTO SULLA LEGGE DELLA PRIVACY: MORATORIA PER UN ANNO DELLA LEGGE 675/96

Un’interpretazione spesso abnorme, capziosa e arbitraria della legge sulla riservatezza dei dati personali, anche da parte dello stesso ufficio del Garante, sta offrendo alle fonti di informazione e, più in generale, al sistema dei poteri, il pretesto per l’inasprimento della campagna di censure, bavagli e intimidazioni contro i cronisti e contro il diritto-dovere di cronaca.
Poichè sono in gioco i caposaldi della libertà di stampa, del rispetto (troppo spesso disatteso) del diritto primario del cittadino all’informazione e alla trasparenza della vita pubblica, delle garanzie di professionalità del lavoro giornalistico contro le suggestioni editoriali alla deregulation;
poichè il concetto di ”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” nell’ambito del diritto di cronaca (primo comma dell’art. 25 della legge 675/96) è palesemente contraddetto dalla norma (anche essa contenuta nel primo comma dell’art. 25) a tutela dei dati sulla salute e sulla vita sessuale anche quando si tratti di personaggi pubblici e di eventi e di persone di indiscutibile e oggettiva rilevanza pubblica;
poichè le deroghe riconosciute nell’esercizio della professione giornalistica per il trattamento dei dati sensibili non sono automaticamente estese all’ intera attività svolta nell’ambito redazionale;
poichè la “675/96” non autorizza esplicitamente il giornalista all’uso, alla tenuta e alla consultazione di banche dati e archivi, supporti stampati e audiovisivi, che sono strumenti essenziali per la sua attività;
poichè i chiarimenti richiesti dalla Fnsi nell’audizione presso il Garante della privacy del 17 aprile us sono rimasti in gran parte lettera morta;
poichè, in questi mesi di rodaggio, la legge nel complesso si è mostrata lacunosa, contraddittoria e, comunque. di ambigua interpretazione, favorendo persino il varo di un decreto del ministero degli interni (Gazzetta ufficiale del 22 settembre us) che permette clamorosamente, e in aperta violazione della privacy, la schedatura dei dati personali di tutti gli italiani abbonati alle reti di telecomunicazione;
poichè, in questa situazione di pericolosa confusione, si espone a grave rischio di autocensura, o di totale e illiberale discrezionalità da parte dell’ufficio del Garante, il delicato impegno dell’Ordine dei giornalistici per la stesura, in tempi brevi, di un Codice di deontologia sul trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della “675/96”;
Il Consiglio nazionale dell’Unione nazionale cronisti italiani, riunito a Roseto degli Abruzzi dal 2 al 5 ottobre 1997, alla luce delle summenzionate considerazioni, invita il Parlamento, il Governo e il Garante per la privacy, a pronunciarsi sull’immediata sospensione dell’efficacia della legge per almeno un anno al fine di di verificarne la legittimità costituzionale per sospetta violazione del trattato internazionale di Shenghen riguardo ai principi della libertà di stampa senza frontiere; e al fine, comunque, di promuovere una revisione e a una maggiore comprensibilità della normativa, e di aprire, nelle more, un tavolo permanente di lavoro con le organizzazioni istituzionali e rappresentative dei giornalisti, e dei cronisti in particolare, con l’intento di studiare chiarificatori decreti attuativi della “675/96”.

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