Statuto

Statuto del Sindacato Cronisti Romani

Con le modifiche varate dall’assemblea straordinaria dei soci il 12 dicembre 2003

Art 1 – E’ costituito il Sindacato cronisti romani con sede in Roma. Possono farne parte i giornalisti professionali iscritti all’INPGI e all’Associazione regionale di stampa, che svolgono in via continuativa l’attività giornalistica con almeno sei mesi di servizio ininterrotto per la cronaca e che prestano la loro opera presso i quotidiani locali, o i quotidiani pubblicati in altra città ma con pagine locali, o nelle agenzie quotidiane di stampa, e nelle emittenti radiotelevisive e nei mezzi di comunicazione multimediale, i quali attendono alle redazioni di cronaca.

Art 2 – Il Sindacato cronisti romani ha i seguenti scopi: difendere la libertà di stampa e il diritto all’informazione, tutelare gli interessi morali e materiali dei cronisti, promuovere la preparazione professionale degli iscritti e svolgere attività culturale adeguata alla dignità e al prestigio della categoria; assicurare la presenza dei cronisti nelle sedi qualificate e in tutti i momenti importanti della vita cittadina; mantenere i rapporti con gli enti amministrativi, politici e sindacali.

Art 3 – Al fine di meglio garantire la presenza dei cronisti nei luoghi dove essi svolgono la loro attività, è consentita la costituzione dei Gruppi con le modalità previste da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Art 4 – I soci possono essere: a) effettivi b) a vita c) onorari. Sono soci effettivi i giornalisti professionale di cui all’art. 1. Sono soci effettivi a vita i cronisti con un’anzianità di iscrizione al Sindacato di almeno 15 anni, essi hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono soci onorari coloro che abbiano acquisito speciali benemerenze verso il Sindacato e la categoria dei cronisti; essi sono nominati dall’assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio direttivo; i soci onorari non hanno diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art 5 – L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. Per i corrispondenti appartenenti a redazioni romane di giornali e di testate radiotv e multimediali aventi sede in altre città, una commissione nominata dal Consiglio direttivo accerterà rigorosamente il loro impegno prevalente nella cronaca. Le domande di iscrizione saranno presentate dall’aspirante socio su apposito modulo riempito e sottoscritto dall’aspirante stesso e controfirmato da due soci presentatori. L’ammissione a socio decorre dal primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata deliberata. Contro il rifiuto di ammissione è consentito ricorso, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri dell’Associazione della stampa romana.

Art 6 – La decadenza da socio è deliberata dal Consiglio direttivo. L’interessato, entro 15 giorni dall’avvenuta notifica, potrà presentare ricorso al Collegio dei probiviri dell’Associazione della stampa romana.

Art 7 – I soci effettivi e a vita sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e di una quota mensile stabilita –su proposta del Consiglio direttivo- dall’assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione di bilancio. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Sindacato. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita sindacale. I soci disoccupati non sono tenuti al pagamento delle quote sociali. Uguale trattamento è riservato ai soci pensionati che abbiano cessato l’attività giornalistica. Sarà considerato dimissionario il socio che al 31 dicembre di ogni anno non sarà in regola con il pagamento delle quote sociali, sempre che l’inadempienza non sia dovuta a motivi eccezionali. I soci morosi non possono esercitare il diritto di voto.

Art 8 – Il socio che si renda responsabile di gravi violazioni di principi fondamentali dell’etica professionale può essere diffidato, ammonito, censurato, sospeso o radiato dall’elenco dei soci su delibera del Consiglio direttivo dopo una relazione di due consiglieri istruttori incaricati dal Consiglio stesso di accertare la fondatezza dei fatti e di ascoltare il socio interessato. Contro la delibera del Consiglio direttivo il socio potrà ricorrere entro 15 giorni al Collegio dei probiviri dell’Associazione della stampa romana alla quale il Consiglio direttivo fornirà il testo della delibera e i motivi che l’hanno provocata. In caso di mancato accoglimento del ricorso il socio potrà ricorrere in appello al Collegio nazionale dei probiviri della FNSI.

Art 9 – Le risorse economiche del Sindacato cronisti sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi: donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 10 – L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede del Sindacato entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.

Art 11 – Gli organi del Sindacato restano in carica 4 anni. Sono deliberanti le assemblee generali, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Sindaci. E’ consultivo il Consiglio generale.

Art 12 – Il Consiglio direttivo si compone: a) del Presidente b) di 12 Consiglieri c) di un delegato per ogni gruppo di specializzazione riconosciuto dal Sindacato. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Segretario generale, il Consigliere amministratore e il Consigliere incaricato dei collegamenti sindacali con l’Associazione della stampa romana. Quest’ultimo, in base alle indicazioni del Consiglio direttivo, elabora in collegamento con l’Associazione della stampa romana e con l’UNCI le linee della politica sindacale.

Art 13 – Il Presidente ha la rappresentanza del Sindacato nei rapporti esterni e verso tutte le organizzazioni della categoria giornalistica. Egli è altresì il garante dell’unità della categoria e dell’apartiticità del Sindacato cronisti.

Art 14 – Il Segretario generale ha la rappresentanza legale, in ogni sede, del Sindacato. Promuove, coordina, dà impulso su mandato del Consiglio direttivo a tutte quelle attività del Sindacato indispensabili per la realizzazione degli scopi sociali. Il Segretario generale tiene aggiornato l’elenco dei soci, vigila sul funzionamento della segreteria nonché sulla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle assemblee.

Art 15 – Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario e quando due Consiglieri ne facciano motivata richiesta per iscritto. Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni: 1) presiede all’andamento del Sindacato assumendo tutte le necessarie iniziative; 2) decide sulla convocazione delle assemblee e ne fissa la data e l’ordine del giorno; 3) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da far approvare all’assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile; 4) propone all’assemblea i contributi a carico dei soci; 5) provvede alle riscossioni e alle spese ordinarie e straordinarie; 6) nomina il personale stipendiato entro i limiti di bilancio; 7) amministra il patrimonio sociale.

Art 16 – Tutti i componenti degli organi direttivi del Sindacato che tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni regolarmente indette saranno considerati dimissionari. Essi saranno sostituiti, fino a un massimo di tre componenti per il Consiglio direttivo e di due per il Collegio dei revisori dei conti, di cui uno supplente, da quei soci candidati alle elezioni che seguono nella graduatoria dei voti. In caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi altro motivo di un maggior numero di componenti degli organi direttivi, dovranno essere indette entro due mesi nuove elezioni suppletive, per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei revisori dei conti.

Art 17 – Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, secondo la graduatoria dei voti riportati. Il Collegio è presieduto dal revisore dei conti che ha riportato il maggior numero di voti. Ha il compito di esaminare i bilanci e i rendiconti, di vigilare sull’andamento della contabilità, di eseguire ispezioni e verifiche ai libri contabili ogni volta che lo ritenga opportuno. Sullo stato della contabilità riferisce con una relazione all’assemblea annuale.

Art 18 – Il Consiglio generale è organo consultivo del Sindacato. Ne fanno parte il Presidente del Sindacato, il Segretario generale, i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, i Capicronisti soci del Sindacato. Esso si riunisce su convocazione del Presidente del Sindacato ogni qualvolta questi ritenga di dover sottoporre all’esame di una più vasta rappresentanza dei soci particolari questioni o iniziative che, pur essendo di competenza del Consiglio direttivo, meritino una più approfondita considerazione.

Art 19 – L’assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente del Sindacato in conformità con la delibera adotta dal Consiglio direttivo a norma dell’art 13. L’assemblea è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione dei bilanci e per trattare i temi all’ordine del giorno. In prima convocazione l’assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. L’assemblea ordinaria si riunisce altresì ogni quattro anni per indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Nomina il seggio elettorale. L’assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un sesto dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo: L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art 20 – Sono elettori ed eleggibili i soci effettivi e a vita purchè siano in regola col pagamento delle quote sociali. Non sono consentite deleghe. Le elezioni si fanno a scrutinio segreto mediante le seguenti schede, una per l’elezione del Presidente, una per l’elezione del Consiglio direttivo e una per l’elezione del Collegio dei revisori dei conti. Sono proclamati eletti i soci che, nelle rispettive cariche, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato cronisti romani e in caso di pari anzianità di iscrizione il socio con maggiore anzianità anagrafica. Tutti gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art 21 – Le modifiche al presente statuto – su proposta del Consiglio direttivo – debbono essere approvate da almeno due terzi dei soci, presenti all’assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art 22 – Lo scioglimento del Sindacato è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662.

Art 23 – Il presente statuto entra in vigore a seguito della ratifica dell’Associazione della stampa romana.

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